Con il disegno di legge Legislatura 19ª – Senato n. 1774 viene proposta la modifica all’articolo 56 della legge 27.7.1978 n. 392 con:
a) la riduzione del termine per l’esecuzione da 6 a 3 mesi;
b) Il rilascio dell’immobile deve avvenire nel termine massimo di quattro mesi dalla data del primo accesso dell’ufficiale giudiziario;
c) il primo accesso deve avvenire massimo entro due mesi dal preavviso di rilascio;
d) su istanza di parte il G.E. fissa una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento, ai sensi dell’articolo 614-bis del codice di procedura civile ».
Con il disegno di legge Legislatura 19ª – Senato n. 1774
a) viene introdotta una procedura amministrativa speciale per il rilascio dell’immobile ad uso abitativo in caso di morosità acclarata;
b) Tale procedura autorizza l’intervento dell’ufficiale giudiziario in alternativa al procedimento di cui agli articoli da 657 a 669 del codice di procedura civile (convalida di sfratto);
c) se approvato il locatore notifica al conduttore la situazione di morosità acclarata e lo invita a sanarla entro il termine di quindici giorni, e in caso negativo presenta istanza all’AES (Autorità Esecuzione Sfratti) per ottenere il titolo di rilascio dell’immobile;
d) Contro il provvedimento di rilascio disposto dall’AES, il conduttore può proporre opposizione entro il termine di sette giorni;
e) se il locatore abusa della procedura amministrativa è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000, con l’esclusione temporanea dall’accesso a benefici fiscali o agevolazioni pubbliche in materia abitativa, fermi i danni subiti dal conduttore, e salva la commissione di reati di falso, truffa, calunnia;
f) sono previste misure sociali per i conduttori in difficoltà economica e l’istituzione di un Fondo nazionale per l’emergenza abitativa
Con la proposta di legge Legislatura 19ª – Camera n. 2611:
a) viene modificato l’articolo 142 del cpc con l’introduzione di un ulteriore comma che prevede che ove il luogo di residenza o nascita sia all’estero e le notifiche all’estero (regolamenti e convenzioni internazionali) non vadano a buon fine si applica il principio del deposito in casa comunale dell’ultima residenza nota in Italia;
b) si modifica l’articolo 474 del cpc si comprendono tra i titoli esecutivi in forza dei quali può avere luogo l’esecuzione forzata anche i contratti di locazione, di comodato e di affitto di azienda debitamente registrati, i cui immobili non siano stati rilasciati alla scadenza contrattuale;
c) ciò in caso di finita locazione e previa trascrizione del titolo e della disdetta nell’atto di precetto;
d) si modifica l’articolo 480 del cpc relativamente ai beni mobili estranei all’esecuzione, e per velocizzare l’intimazione « allo sgombero » viene inserita non in sede di primo accesso, ma già nell’atto di precetto;
e) Si modifica l’articolo 547 del cpc con l’introduzione di un ulteriore comma in base al quale in caso di pignoramento presso terzi eseguito personalmente dall’ufficiale giudiziario, la dichiarazione di terzo debba essere immediata;
f) si modifica l’art. 608 del cpc e si elimina il preavviso di rilascio; si aggiunge al cpc l’art. 659-bis in base al quale qualora il conduttore o il comodatario abbandoni l’immobile locato o concesso in comodato ovvero l’affittuario abbandoni l’immobile ove era ubicata, anche solo in parte, l’azienda affittata, senza restituzione delle chiavi al locatore o al comodante o al concedente, su istanza di questi ultimi, l’ufficiale giudiziario redige un verbale di constatazione, dà avviso della possibilità di opporsi al rilascio, e in caso di mancata opposizione immette l’istante nel possesso dell’immobile e il contratto di locazione, di comodato o d’affitto, se ancora in corso, deve intendersi risolto;
g) viene abrogato il sesto comma dell’articolo 660 cpc del codice e viene prevista la presenza di un avvocato per il conduttore; viene modificato il primo comma dell’articolo 663 del cpc e viene prevista la liquidazione delle spese a carico dell’intimato, da applicare a tutti i provvedimenti.;
h) viene modificato l’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, escludendo l’obbligatorietà della procedura di mediazione nelle procedure di sfratto per morosità e finita locazione;
i) viene modificato l’art. 55 della L. 392/1978 nel senso che la morosità può essere sanata in sede giudiziale per non più di due volte nel corso di un quadriennio, e nel senso che ove il pagamento non avvenga il termine per il pagamento non possa essere superiore a 30 giorni
l) viene modificato l’art. 56 con riduzione dei termini a 3 mesi o in caso eccezionali 12 mesi