Il Regolamento Privacy D. Lgs 30.6.2003, n. 196 Art. 2-terdecies (Diritti riguardanti le persone decedute) prevede che i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento stesso (cioè accesso, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione di trattamento, notifica, portabilità, opposizione, processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione, salvo divieti di legge o dichiarazione scritta dell’interessato, soggetta a particolari requisiti, e che non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.
La legge non chiarisce se questi diritti vengano acquisti mortis causa o per un diritto proprio.
E’ certo che diverse decisioni, ad esempio, hanno riconosciuto, anche i via d’urgenza, ai genitori di un figlio morto, il diritto di recuperare le sue immagini e filmati immagazzinati dal giovane defunto nel servizi di storage cloud.