Con la revisione del Concordato del 1984, ratificato e reso esecutivo con L. 28 marzo 1985, n. 121, lo Stato italiano ha l’obbligo di dichiarare efficaci “le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo”” (operazione da effettuare con delibazione, previa verifica del rispetto dell’ordine pubblico e degli altri presupposti di legge).
Se si è nella fase di separazione, la eventuale dichiarazione ecclesiastica di nullità del vincolo determina il venir meno qualora, in pendenza del giudizio di separazione personale dei coniugi, siano riconosciuti gli effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, con decisione passata in giudicato, il giudizio di separazione viene meno per la cessazione della materia del contendere (cass 11553/2018).
A fronte del travolgimento del presupposto (permanenza del vincolo coniugale) dell’assegno di mantenimento conseguente alla sopravvenienza della dichiarazione ecclesiastica di nullità originaria di quel vincolo, non possono resistere le statuizioni economiche, relative al rapporto tra i coniugi, contenute nella sentenza di loro separazione, benché divenuta cosa giudicata (cass 11553/2018)
In caso di divorzio, invece, anche se viene delibata positivamente una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, se non c’è una decisione definitiva e passata in giudicato sui rapporti economici, la causa prosegue ai fini dell’accertamento della spettanza e della liquidazione dell’assegno divorzile (Cass. civ., Sez. Un., 31 marzo 2021, n. 9004), mentre se già c’è una sentenza passata in giudicato sull’assegno divorzile, i provvedimenti economici accessori al divorzio permangono anche in presenza della riconosciuta nullità del matrimonio (cass 11553/2018 che richiama sentenze precedenti).
Questo perché non è la validità o meno del matrimonio a costituire il titolo giuridico dell’obbligo di corrispondere l’assegno all’ex coniuge, ma è la necessità di un riequilibrio tra le condizioni economico patrimoniali dei coniugi, da realizzarsi attraverso il riconoscimento di un contributo in favore di uno di
essi.