La Legge annuale sulle PMI (Legge n. 34/2026 del 11.3.2026), entrata in vigore il 7.4.2026 ha introdotto una normativa sulle recensioni (art. 19-20-21-22).
(in sintesi, ex art. 19)
Tra le altre prescrizioni la recensione online è lecita solo se: a) è rilasciata non oltre trenta giorni b) da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni.
È illecita la recensione online attestata come verificata ove non proveniente da persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il servizio o la prestazione, e decorsi due anni dalla sua pubblicazione.
Il legale rappresentante della struttura recensita o un suo delegato può segnalare, nei modi prescritti dall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, le recensioni che non rispettano i requisiti di liceità di cui al comma 1, per ottenere la rimozione della recensione illecita.
Ovviamente (in sintesi, ex art. 20)
1. Ferma restando la disciplina prevista dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono vietati l’acquisto e la cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni online, apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione.
2. Ferma la responsabilità penale, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri investigativi e sanzionatori disciplinati dall’articolo 27 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
In sintesi ex Art. 21
Ci saranno delle Linee guida e un monitoraggio e le associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e delle strutture del settore turistico stabilite in Italia potranno richiedere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell’art. 22 del regolamento (UE) 2022/2065.
Art. 22 Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle recensioni già pubblicate alla data di entrata in vigore della presente legge.