Ovviamente li fa la Polizia Stradale (Ministero dell’Interno) – art 11 Codice della Strada -, ma anche la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Provinciale, la Polizia Municipale, e altri – art 12 CdS
Polizia Provinciale e Municipale solo nell’ambito territoriale di loro competenza – 12 Cds –
Esiste poi una differenziazione tra i poteri di Agenti e di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in quanto gli Agenti non possono espletare le loro funzioni al di fuori dell’orario di servizio.
l’art. 354 c.p.p. stabilisce le attività che la P.G. può porre in essere di propria iniziativa e prima che il Pubblico Ministero sia intervenuto
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato (art 354 c 1 cpp)
I soli Ufficiali di P.G. “Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose” (anche gli agenti di Pg “nei casi di particolare necessità e urgenza ) – 113 disp att cpp –